CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



Condizioni di vendita e di fornitura

(Edizione: Giugno 2010)

delle società appartenenti al Gruppo EJOT, in seguito citate come "EJOT".

Ambito di applicazione

1. Le condizioni di vendita qui riportate valgono nei confronti di aziende, persone giuridiche di diritto pubblico e privato,

nonché di patrimonio separato disciplinato dal diritto pubblico.

Le nostre forniture e prestazioni avvengono esclusivamente sulla base delle condizioni di seguito illustrate. Eventuali condizioni commerciali dei partners, non esplicitamente da noi riconosciute, non hanno alcuna validità.

Disposizioni generali

2. Le parti contrattuali confermeranno dettagliatamente ed immediatamente in forma scritta eventuali accordi presi verbalmente.

3. Gli ordini diventano vincolanti solamente con la nostra conferma d'ordine.

4. Le indicazioni e raffigurazioni riportate in opuscoli e a catalogo sono elementi indicativi comuni del settore, a meno che non siano espressamente indicati da noi come vincolanti.

Contratti a lungo termine e a chiamata, adeguamento dei prezzi 

5. I contratti indeterminati si risolvono con un preavviso di tre mesi.

6. Qualora dovesse verificarsi per un contratto a lungo termine (contratto con una durata maggiore di 12 mesi e contratti a tempo indeterminato) un sostanziale cambiamento dei costi salariali, di materie prime o energia, ciascuna delle parti contrattuali è nel diritto di richiedere un adeguamento dei prezzi sulla base di questi fattori.

7. Se non è stata concordata una quantità di fornitura vincolante, basiamo il nostro calcolo sul quantitativo d'ordine non vincolante presumibile per un determinato lasso di tempo (quantitativo target).

Se la controparte ordina un quantitativo inferiore al target, siamo autorizzati ad aumentare di conseguenza il prezzo unitario.  Se la controparte ordina un quantitativo maggiore del target, diminuiremo di conseguenza il prezzo unitario, sempre che la controparte abbia comunicato il maggiore fabbisogno con due mesi di anticipo sulla consegna.

8. Nel caso di contratti di fornitura su chiamata e se non diversamente concordato, devono esserci comunicate le quantità vincolanti con almeno un mese di anticipo sulla consegna. 

Eventuali costi supplementari dovuti a una chiamata in ritardo o a una successiva modifica dell’ordine per quanto riguarda la tempistica o il quantitativo causati dalla nostra controparte, vanno a suo carico; nella circostanza è determinante la calcolazione.

Riservatezza

9. Ciascuna delle parti contrattuali utilizzerà tutta la documentazione (ne fanno parte anche i campioni, modelli e dati) e il know-how risultanti dal rapporto commerciale solamente per gli scopi perseguiti comunemente, trattandoli con la stessa cura e con la stessa riservatezza dei propri documenti e mantenendo il riserbo nei confronti di terzi, qualora la controparte specifichi che sono da ritenersi “riservati” oppure abbia un chiaro interesse a mantenerli segreti.

Questo obbligo inizia con la prima ricezione della documentazione e del know-how e termina 36 mesi dopo la fine del rapporto commerciale.

10. Questo obbligo non vale per documentazione e know-how di dominio pubblico oppure che, al momento della ricezione, fossero già noti alla controparte, senza che essa fosse tenuta al riserbo oppure che le fossero stati comunicati successivamente da terzi autorizzati al trasferimento, o che siano stati sviluppati dalla controparte destinataria senza l’utilizzo di documenti soggetti a riservatezza o know-how dell'altra parte contrattuale.

Disegni e descrizioni

11. Se una delle parti contrattuali mette a disposizione della controparte disegni o documentazioni tecniche riguardanti le merci oggetto della fornitura o la loro produzione, questi restano di proprietà della parte contrattuale originaria.

Campioni e mezzi di produzione

12. I costi di realizzazione per campionature e attrezzature di produzione (utensili, stampi, dime, eccetera), ove non diversamente concordato, vengono esposti in fattura separatamente dalla merce da fornire.  Questo vale anche per le attrezzature di produzione che devono essere sostituite a seguito di usura.

13. I costi per la manutenzione e la custodia professionale nonché il rischio di un danneggiamento o di una distruzione delle attrezzature di produzione sono a nostro carico.

14. Se la controparte, durante i tempi di produzione della campionatura o delle attrezzature di produzione, interrompe o cessa la collaborazione, i costi di realizzazione emersi fino a tale data vanno a suo carico.

15. Le attrezzature di produzione restano, anche nel caso che la controparte le abbia pagate, almeno fino al termine di evasione del contratto di fornitura, in nostro possesso.  Successivamente la controparte è autorizzata a pretendere la consegna delle attrezzature di produzione, se ci si accorda sul momento della restituzione e la controparte ha tenuto fede a tutti i suoi obblighi contrattuali.

16. Le attrezzature di produzione verranno da noi tenute in custodia gratuita per tre anni dopo l'ultima fornitura alla nostracontroparte.   Dopodiché chiederemo esplicitamente per iscritto alla controparte di esprimersi entro sei settimane riguardo all'ulteriore utilizzo.   Il nostro obbligo alla custodia cessa se entro le sei settimane di scadenza non riceveremo nessun riscontro o se non perverrà alcun nuovo ordine; in questo caso le attrezzature di produzione diventeranno di nostra proprietà.

17. Le attrezzature di produzione specifiche dell'acquirente possono essere da noi utilizzate per forniture a terzi solamente con consenso scritto della controparte.

Prezzi

18. I nostri prezzi si intendono espressi in EURO al netto dell'IVA, imballo, spedizione, porto ed assicurazione.

Condizioni di pagamento

19. Ove non altrimenti specificato, tutte le fatture sono in scadenza di pagamento entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Nel caso di pagamento entro 15 giorni dalla data di fattura, sono garantiti 2 punti percentuali di sconto, sempre che la controparte non sia in ritardo con il pagamento delle proprie pendenze.

20. Qualora avessimo consegnato della merce indiscutibilmente viziata, la controparte è comunque obbligata a effettuare il pagamento della parte di merce priva di vizi, a meno che essa non abbia nessun interesse alla fornitura parziale. Per il resto, la controparte può procedere alla compensazione solamente sulla scorta di contropretese passate in giudicato o incontestabili.

21. Nel caso di superamento delle scadenze di pagamento, siamo autorizzati a esporre gli interessi di mora al tasso che la banca ci addebita per il credito in conto corrente, e in ogni caso superiore di almeno 8 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale fissato dalla Banca Centrale Europea.

22. Nel caso di ritardo di pagamento possiamo, dopo notifica scritta alla controparte, sospendere la fornitura delle nostre prestazioni fino al ricevimento dei pagamenti.

23. Eventuali cambiali e assegni sono accettati solamente previo accordo e solamente per uso diretto senza riserve e con la premessa della loro scontabilità.  Le spese di scontabilità sono calcolate dal giorno di scadenza del pagamento dell'importo a fattura. È esclusa la garanzia per la corretta presentazione delle cambiali e degli assegni e per il protesto delle cambiali.

24. Quando si presume, dopo il termine del contratto, che le nostre rivendicazioni di pagamento sono a rischio a causa dicarenza prestazionale della controparte, possiamo rifiutare la prestazione e accordare una scadenza adeguata alla controparte, entro la quale quest’ultima deve pagare man mano contro fornitura o presentare delle garanzie.   Nel caso di rifiuto da parte della controparte o decorso infruttuosamente il termine, siamo autorizzati a recedere dal contratto e pretendere il relativo risarcimento danni.

Consegna

25. Se non diversamente concordato, le forniture vengono effettuate “franco fabbrica”.  Determinante per il rispetto delle date di consegna o dei termini di fornitura è la comunicazione da parte nostra di merce pronta per la spedizione e/o pronta per il ritiro.

26. Il termine di fornitura inizia con l'invio della nostra conferma d'ordine e si prolunga di conseguenza quando sussistono le premesse di cui al punto 55.

27. Sono consentite ragionevoli forniture parziali. Tali forniture sono esposte separatamente in fattura.

28. Entro una tolleranza del 10% sul volume totale dell'ordine sono consentite consegne in difetto o per eccesso dovute a ragioni di produzione. In base al loro volume varia di conseguenza il prezzo totale.

Spedizione e passaggio del rischio 

29. La merce annunciata pronta alla spedizione deve essere immediatamente ritirata dalla controparte.  Diversamente siamo autorizzati a spedirla a nostra discrezione o a immagazzinarla a costo e rischio dell'acquirente.

30. In mancanza di un specifici accordi, scegliamo noi il mezzo e la via di trasporto.

31.   Con la consegna alle ferrovie, allospedizioniere o al trasportatore e/o con l'inizio dell'immagazzinamento, al più tardi comunque con l'uscita dallo stabilimento o dal deposito, il rischio passa alla controparte anche nel caso in cui abbiamo accettato l'incarico della consegna.

Ritardo di consegna

32. Se possiamo prevedere che la merce non può essere consegnata entro la scadenza di fornitura, ne metteremo immediatamente a conoscenza la controparte per iscritto, comunicandogli le ragioni e possibilmente anche la data di consegna prevista.

33. Se la consegna ritarda ulteriormente a causa di una delle ragioni prospettate al punto 55 o a causa del comportamento o dell’incuria della controparte, si concede una proroga consona alla situazione.

34. La controparte è autorizzata a recedere dal contratto solo quando il mancato rispetto delle scadenze di consegna è imputabile a noi ed essa ci ha concesso una ragionevole proroga del termine di consegna con esito negativo.

Riserva del diritto di proprietà

35. Ci riserviamo la proprietà delle merci fornite fino al completo assolvimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con la controparte.

36. La controparte è autorizzata a vendere questa merce regolarmente se rispetta i propri obblighi derivanti dal rapporto commerciale con noi.  Ad ogni modo non potrà dare in pegno né dare a titolo di garanzia la merce soggetta a riserva di diritto di proprietà.  Essa è tenuta a tutelare i nostri diritti in caso di rivendita creditoria della merce soggetta alla riserva di diritto di proprietà.

37. In caso di violazione degli obblighi da parte della controparte, in particolare in occasione di ritardo di pagamento, siamo autorizzati, dopo la decorrenza infruttuosa di una ragionevole proroga dei termini concessi, a risolvere il contratto e a chiedere la restituzione, fermo restando le disposizioni di legge riguardanti la superfluità di fissare una scadenza.  La controparte è obbligata alla restituzione.  Siamo autorizzati a recedere dal contratto nel caso in cui sia presentata la richiesta di apertura di un procedimento fallimentare riguardante il patrimonio della controparte.

38.  La controparte cede sin d'ora a noi tutti i crediti e diritti sorti dalla vendita o dal noleggio di merce soggetta alla riserva del diritto di proprietà.  Con la presente noi accettiamo tale cessione.

39. La controparte esegue per nostro conto un’eventuale lavorazione della merce di nostra proprietà.  Se la merce di nostra proprietà è lavorata, mescolata, oppure unita in maniera indivisibile con altre merci, non facenti parte della nostra proprietà, vantiamo la comproprietà nella nuova cosa nella proporzione del valore di fattura della merce di proprietà rispetto alle altre merci lavorate o unite al momento della lavorazione o unione.

Se la nostra merce diventa un corpo unico con altri oggetti mobili o mescolata ad essi in maniera indivisibile e l'altro oggetto è da intendersi come oggetto primario, allora la controparte ci trasferirà la quota di proprietà a lei appartenente.  Per l’oggetto risultante dalla lavorazione o connessione ovvero miscelazione vale del resto quanto già detto per le merci di proprietà.

40. La controparte è tenuta ad avvisarci immediatamente in merito ad eventuali misure precauzionali di terzi adottate al riguardo della merce di proprietà, dei crediti a noi ceduti oppure delle altre garanzie, rimettendoci la necessaria documentazione per un intervento da parte nostra. Questo vale anche per pregiudizi di qualsiasi altro tipo.

41. Sbloccheremo le garanzie a noi spettanti sulla scorta delle disposizioni di cui sopra su richiesta della controparte se il valore realizzabile sotto la riserva del diritto di proprietà della merce fornita non supera più del 20% dei crediti da garantire.

Vizi della Cosa

42. La qualità della merce fa riferimento esclusivamente alle specifiche tecniche di fornitura concordate.  Se la fornitura va effettuata sulla scorta di disegni, specifiche, campioni, eccetera della nostra controparte, questa si fa carico del rischio dell’idoneità per l’uso previsto.  Per le condizioni della merce come da contratto è determinante il momento del passaggio del rischio secondo quanto al punto 30.

 43. Per vizi della cosa dovuti all’utilizzo non idoneo o scorretto, montaggio e/o messa in servizio errati da parte della controparte o da terzi, comune usura, trattamento inadeguato o negligenza, non assumiamo nessuna responsabilità. Allo stesso modo non assumiamo nessuna responsabilità per eventuali conseguenze dovute a modifiche scorrette o apportate senza la nostra esplicita autorizzazione oppure a lavori di manutenzione da parte della controparte o di terzi.  Lo stesso dicasi per i vizi che sminuiscono il valore della merce o la sua idoneità in maniera irrilevante.

44. Eventuali rivendicazioni di risarcimento per vizi della cosa decadono dopo 12 mesi.  Questo non vale se la legge prevede obbligatoriamente scadenze più lunghe, in particolare per i vizi nel caso di edifici e di merci che sono state utilizzate conformemente alle loro normali modalità d’uso per un edificio e che ne hanno causato carenze costruttive.

45. La controparte è tenuta a segnalare eventuali difetti evidenti immediatamente al momento della ricezione della merce sul luogo di destinazione, e i vizi occulti, per iscritto, immediatamente dopo la scoperta degli stessi.

46. Se è stato concordato il collaudo o la verifica della prima campionatura, è esclusa la contestazione di quei vizi che la controparte avrebbe potuto constatare in occasione di un accurato collaudo o verifica della prima campionatura.

47. Deve esserci data la possibilità di constatare il vizio contestato.  La merce reclamata deve esserci restituita immediatamente a prima richiesta; i costi di trasporto sono a nostro carico se il reclamo è fondato.  Se la controparte non assolve a questo obbligo oppure apporta modifiche senza il nostro consenso alla merce già oggetto di reclamo perde automaticamente qualsiasi diritto di rivendicazione.

48. Nel caso di reclamo per vizio corretto e nei termini dovuti è a nostra discrezione apportare miglioramenti alla merce contestata o fornire merce nuova priva di vizi. La controparte ci consente, nel caso di una fornitura viziata, di selezionare la merce difettosa entro una breve scadenza.

49. Qualora non rispettassimo questo obbligo oppure non intervenissimo entro un ragionevole lasso di tempo secondo quanto a contratto, la controparte è autorizzata a stabilire una scadenza ultima, entro la quale siamo tenuti a far fronte ai nostri obblighi.  Decorso infruttuosamente detto termine, la controparte può pretendere una riduzione del prezzo, recedere dal contratto oppure effettuare per proprio conto o tramite terzi le necessarie riparazioni a nostre spese e carico.  Se la riparazione è stata fatta con successo dalla controparte o da terzi, tutti i diritti di risarcimento della controparte s’intendono liquidati con il rimborso delle spese necessarie emerse.  È escluso il rimborso di spese se gli oneri aumentano perché la merce è stata spostata in altro loco dopo la nostra fornitura, a meno che tale loco non risponda all’uso previsto della merce.

Rivendicazioni varie, responsabilità

50. Se non diversamente concordato in seguito, s’intendono escluse le rivendicazioni a qualsiasi titolo della controparte nei nostri confronti.  Questo vale in particolar modo per richieste di risarcimento danni dovute a ritardi, all’impossibilità di eseguire la prestazione, per violazione colposa degli obblighi contrattuali accessori, per colpa in contraendo e comportamento non consentito.  Pertanto, non rispondiamo di danni che non sono stati generati direttamente dalla merce fornita.  Soprattutto non rispondiamo per mancato guadagno o altro danno patrimoniale della controparte.

51. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non valgono in caso di intenzionalità, negligenza grave dei nostri rappresentanti legali o dipendenti oppure nel caso di evidente violazione colposa dei principali obblighi contrattuali.  Nel caso di evidente violazione colposa degli obblighi contrattuali rispondiamo – fatta eccezione per i casi di intenzionalità o di negligenza grave da parte dei nostri rappresentanti legali o dipendenti – solamente per i danni tipicamente da contratto e ragionevolmente prevedibili.

52. Le limitazioni di responsabilità non si applicano inoltre nei casi i cui, secondo la legge sulla responsabilità del produttore, si debba rispondere di vizi delle merci fornite per danni a persone o cose su oggetti utilizzati privatamente.  Esse non si applicano neanche nel caso di offesa alla vita, al corpo e alla salute e nel caso di carenza delle proprietà garantite, quando e se la garanzia aveva appunto lo scopo di tener indenne la controparte da danni che non sono stati generati direttamente dalla merce fornita.

53. Nel caso in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, questo vale anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti legali e ausiliari.

54. Quanto sopra non pregiudica le disposizioni di legge in materia di onere della prova.

Forza Maggiore

55. Eventuale forza maggiore, lotte sindacali, disordini, misure precauzionali delle autorità, mancanza di forniture da parte dei nostri fornitori e subfornitori e altre ragioni imprevedibili, inevitabili e gravi svincolano le parti contrattuali per la durata di detti imprevisti e per l’entità dei loro effetti dagli obblighi prestazionali.  Questo vale anche quando questi eventi si verificano in un momento in cui la parte contrattuale interessata si trova in ritardo. Le parti contrattuali s’impegnano, per quanto fattibile, a fornire immediatamente le necessarie informazioni e ad adeguare in buona fede i propri obblighi alle condizioni variate.

Sede di adempimento, foro giuridico e diritto applicabile

56. Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine, il luogo di adempimento è la nostra sede legale.

57. Per tutte le controversie, anche nell’ambito di un processo in materia di cambiali e assegni, il foro giuridico è quello della nostra sede legale quando la controparte è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico oppure di patrimonio separato disciplinato dal diritto pubblico. Siamo anche autorizzati a fare causa nel foro giuridico della controparte. Per tutte le controversie legali, anche nell'ambito di un processo in materia di cambiali e assegni, la nostra sede legale corrisponde al foro giuridico, nel caso in cui la controparte sia un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico oppure si tratti di un fondo separato disciplinato dal diritto pubblico. Siamo anche autorizzati a intentare un'azione legale nel foro giuridico della controparte.

58. Al rapporto commerciale si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana.

 

È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni (CISG – diritto di acquisto di Vienna) dell’11 aprile 1980.